AFFIDO ESCLUSIVO AL PADRE SE LA MADRE IMPEDISCE IL DIRITTO DI VISITA PATERNO

Con la sentenza n. 23333 pubblicata l’1 agosto 2023 la Cassazione interviene duramente contro i genitori che con i loro comportamenti pregiudizievoli aumentano i disagi che derivano ai figli dalla disgregazione del nucleo familiare e ribadisce la correttezza della decisione della Corte d’Appello di Ancona che aveva revocato l’affidamento congiunto di due minori disponendo l’affido esclusivo al padre, alla luce dei gravi agiti materni.
Il caso arrivato all’attenzione degli Ermellini, prendeva avvio da un procedimento di separazione in cui –  all’esito dell’udienza presidenziale – veniva disposto l’affidamento condiviso dei due figli minori della coppia ma il loro collocamento dal padre.
La madre, infatti, non accettava tale decisione accusando il marito di maltrattamenti nei suoi confronti, e reclamava il provvedimento presidenziale.
Respinto il reclamo, la donna lasciava andare dal padre il più grande dei due figli, ma tratteneva quello più piccolo, interrompeva i rapporti con il figlio più grande ed impediva la frequentazione dei  fratelli tra di loro e le visite del padre con il figlio da lei trattenuto.
A fronte delle ripetute violazioni del provvedimento presidenziale da parte della donna, il giudice istruttore la condannava ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di 30 € giornalieri in favore del padre per ogni giorno di inadempimento dell’obbligo di condurre il figlio più piccolo presso di lui.
Poiché anche questa decisione non favoriva l’esercizio del diritto di visita paterno, il Giudice dapprima delegava i Servizi Sociali all’esecuzione del provvedimento di consegna del minore al padre e, successivamente, arrivava ad autorizzare la consegna del minore nelle mani del padre a mezzo della Forza Pubblica.
Nel frattempo, però, la donna si era allontanata dalla sua residenza portando con se il figlio più piccolo e per  oltre un anno faceva perdere le sue tracce, continuando così a rendere impossibile ogni rapporto tra fratelli e del piccolo con il padre.
Rintracciata dalle Forze dell’Ordine la donna, condannata per i reati di mancata esecuzione di un ordine del giudice e per sottrazione di minore, consegnava il figlio ma si giustificava ribadendo le accuse contro il marito di maltrattamenti.
Alla luce di quanto occorso, il Tribunale di Pesaro affidava in via esclusiva entrambi i minori al padre qualificando come gravemente pregiudizievole nei confronti di entrambi i minori il comportamento materno.
La donna, però, impugnava la decisione ma la Corte d’Appello di Ancona – ripercorrendo gli accadimenti del giudizio di primo grado – evidenziava come l’inosservanza per diversi anni da parte della donna dei provvedimenti emessi nell’interesse dei minori avesse comportato un allontanamento tra i due fratelli con la inevitabile sofferenza dovuta alla impossibilità di vivere insieme per alcuni anni sia perché aveva influito negativamente sul diritto alla bigenitorialitá dei minori, e confermava la decisione del Tribunale di Pesaro.
Ma neppure questa decisione veniva ritenuta legittima dalla donna che ricorreva in Cassazione evidenziando che il marito era una persona violenta, responsabile di maltrattamenti per i quali era imputato in un procedimento penale presso il Tribunale di Pesaro e che quindi non era un soggetto idoneo a crescere i figli.
La Cassazione, però, non ha dubbi e ritiene infondato il reclamo della donna richiamando il più volte enunciato il principio  di diritto secondo cui “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore”.
Ma ancora la Corte ricorda che alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore.
Alla luce di tali  principi, gli Ermellini non hanno alcun dubbio: la Corte d’Appello di Ancona ha emesso una giusta decisione tenuto conto delle modalità altamente pregiudizievoli per l’interesse dei minori con le quali la ricorrente ha in passato svolto la sua funzione genitoriale avendo impedito per diversi anni la frequentazione dei fratelli tra loro, del padre con il figlio più piccolo e non mantenendo con il figlio più grande ma pur sempre minorenne un rapporto così provocando ad entrambi i minori una notevole sofferenza.