L’istituto dell’Amministrazione di Sostegno è stato introdotto negli articoli 404 e ss. del codice civile nel 2004, mediante la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Tale provvedimento ha previsto un nuovo strumento volto alla tutela dei soggetti deboli. Esso ha affiancato i classici interdizione e inabilitazione, piuttosto rigidi e non in grado di essere adattati ai singoli casi concreti.
Lo strumento è volto a tutelare quelle persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il fine che l’Amministrazione di Sostegno mira a raggiungere consiste nel tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Ne deriva la caratteristica che contraddistingue l’istituto in esame: la sua modulabilità. È infatti in grado di fornire ai soggetti deboli un supporto in termini di rappresentanza o di assistenza, che miri a sostenere la capacità residua del soggetto, valorizzando la centralità della persona e il principio di autodeterminazione.
Ai fini dell’apertura di un’Amministrazione di Sostegno, la legge richiede due presupposti. Il primo, di carattere soggettivo, coincide con la menomazione fisica o psichica; il secondo, di natura oggettiva, ovverosia l’impossibilità di provvedere ai propri interessi. Ne deriva che potranno beneficiare di tale ausilio i soggetti affetti da infermità mentali e menomazioni psichiche ovvero coloro che sono affetti da infermità fisiche.
Ponendo uno sguardo agli aspetti processuali, i soggetti aventi legittimazione attiva, ovverosia aventi il potere di presentare istanza al Giudice Tutelare per la nomina di un Amministratore di Sostegno sono il Pubblico Ministero, il beneficiario stesso, il coniuge, l’unito civilmente o il convivente stabile, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, il tutore dell’interdetto e il curatore dell’inabilita. Hanno invece un esplicito onere di
iniziare la procedura di nomina i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se a conoscenza di fatti tali da renderne opportuna l’apertura.
Occorre precisare che, sebbene sia possibile rivolgersi ad un Avvocato ai fini della redazione del ricorso di nomina di un Amministratore di Sostegno, il patrocinio non risulta obbligatorio. Sarà quindi possibile presentare il riscorso in autonomia. In ogni caso il ricorso deve contenere l’indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente, le generalità del ricorrente e del beneficiario, l’indicazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario, il nominativo e il domicilio dei congiunti e dei conviventi, le ragioni per cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno e la specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale che debbano essere compiuti con urgenza. È inoltre utile fornire una descrizione delle condizioni di vita della persona ed effettuare una prima ricognizione della situazione reddituale e patrimoniale. Il soggetto che ricoprirà tale carica può essere scelto dal beneficiario. In difetto, sarà il Giudice Tutelare ad effettuare tale scelta dando la precedenza ai soggetti vicini al beneficiario poiché legati da rapporti di parentela. Qualora nessun soggetto voglia ricoprire tale carica la nomina ricadrà su un professionista in materie giuridiche ed economiche iscritto alle apposite liste.
In seguito, il Giudice Tutelare competente fissa la data di udienza per l’audizione del beneficiario durante la quale avranno la possibilità di comparire, sollevando eventuali opposizioni, i parenti entro il quarto grado. Successivamente, il Giudice Tutelare provvederà con la nomina dell’Amministratore e seguirà giuramento. L’amministratore di Sostegno avrà il compito di provvedere alla cura della persona dal punto di vista della sua salute e della gestione degli aspetti sociali. Inoltre, si dedicherà all’amministrazione del suo patrimonio. Avrà il dovere di redigere un inventario iniziale in seguito alla sua nomina nonché un rendiconto ed una relazione sul beneficiario con cadenza di regola annuale. Quanto alla sua remunerazione, qualora l’Amministratore di Sostegno sia un parente che ricopre tale carica volontariamente, lo stesso non avrà diritto ad alcun compenso. Al contrario, se la carica è ricoperta da un professionista, egli avrà diritto ad un’indennità liquidata dal Giudice Tutelare in base alle disponibilità del beneficiario. A conclusione di tale spiegazione teorica dell’argomento vorrei esporre alcune considerazioni di carattere personale. Sebbene talvolta si individui nell’Amministratore di Sostegno una figura ostativa alle volontà del beneficiario o comunque limitativa delle sue intenzioni, preme specificare che si tratta di una visione errata. Tale soggetto si qualifica come un aiuto per coloro che versano in una situazione di temporanea e/o perenne difficoltà da cui deriva una limitata capacità di far fronte alla vita di tutti i giorni. È sicuramento un sussidio di cui avvalersi non solo nei casi di totale capacità di intendere e volere, bensì anche qualora sopraggiunga un’incapacità parziale poiché una figura di fiducia è in grado di sgravare i doveri del beneficiario e di regalargli una maggior sicurezza.