La creazione di un'opera artistica o industriale, frutto del talento creativo e dell'intelletto umano, è tutelata come opera d'ingegno dal codice civile e dalla legge sul diritto d'autore.
Il codice civile, all'articolo 2575, individua le categorie di appartenenza, mentre la legge sul diritto d'autore regola la tutela dell'opera di ingegno durante il corso della sua esistenza, nonchè i rapporti tra l'autore che l'ha creata e i soggetti che intendono entrarne in possesso o utilizzarla.
Possiamo affrmare che l'opera di ingegno possiede una duplice natura o natura ibrida:
- da un lato è frutto dell'abilità creativa umana e genera diritti morali;
- dall'altro è un bene immateriale e come tale genera diritti patrimoniali.
Queste due tipologie di diritti formano insierme la proprietà intellettuale, che è oggetto di regolazione e tutela da parte del diritto d'autore.
Questa sua natura ibrida divide l'opera di ingegno in due parti: una alienabile e l'altra non alienabile.
n pratica, ci sono alcuni diritti che non possono essere ceduti a terzi.
I diritti morali di un'opera d'ingegno, regolati dagli artt. 20-24 della L. sul diritto d'autore, tutelano la personalità e la reputazione dell'autore, la paternità e la gestione dell'opera. Sulla base di tale disciplina, l'autore può decidere se e quando condividere la propria opera, in questo caso parliamo di diritto di inedito, o ritirarla dal commercio, così configurandosi il diritto di pentimento, nonchè di rivendicarne la paternità in qualsiasi momento, anche in caso di precedente divulgazione sotto pseudonimo o nome d'arte, chiamato diritto di paternità.
Inoltre, può opporsi a modifiche e rielaborazioni dell'originale (diritto all'integrità dell'opera), tranne nel caso di opere di architettura soggette a leggi di edilizia e pubblica sicurezza.
Tutti i diritti morali appartengono all'autore in perpetuo e pertanto sono inalienabili, ovvero non è possibile cederli in nessun modo o forma.
I diritti patrimoniali di un'opera d'ingegno, disciplinati dagli art. 12-18 della L. sul diritto d'autore, ne regolamentano lo sfruttamento economico diretto e indiretto, ovvero da parte dell'autore o tramite terzi.
I diritti patrimoniali sono indipendenti tra loro e comprendono il diritto di pubblicazione, riproduzione, rappresentazione ed esecuzione; il diritto di comunicazione, pubblicità e diffusione; il diritto di trasposizione, trascrizione e traduzione.
Per loro natura i diritti patrimoniali sono alienabili, ovvero l'autore che ne dispone in forma esclusiva può decidere di sfruttarli direttamente o cederli, anche solo in parte, a terzi in cambio di un equo compenso.