HO AVUTO UN TUMORE: POTRO’ MAI ADOTTARE ?

È possibile per chi ha avuto un cancro presentare domanda per adottare un bambino? Fino a dicembre us, allorquando è stata pubblicata la Legge193/2023 sul diritto all’oblio oncologico, ogni Tribunale per i Minorenni si regolava con il “buon senso” vale a dire ai sensi dell’art. 22 Legge Adozioni valutava caso per caso la situazione medica della coppia accertando che non vi fosse un rischio concreto per la sopravvivenza dell’ aspirante genitore.
 
Questa nuova normativa che si applica sia per le adozioni di minori italiani che stranieri, si è resa necessaria perchè la Legge Adozioni n. 183/1984 all’art. 22 prevede che all’interno del percorso avanti il Tribunale per i Minorenni finalizzato all’ottenimento del decreto di idoneità necessario per poter aspirare ad essere scelti come coppia genitoriale per un bambino dichiarato adottabile, le valutazioni riportino anche informazioni relative allo stato di salute attuale e pregresso della coppia alla luce del richiesto buon stato di salute di ciascun potenziale genitore.
 
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, per esempio, chiede che alla dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale o internazionale sia allegato un certificato rilasciato dal medico curante contenente l’anamnesi della persona e l’attestazione da parte del medico che, sulla base dei dati clinici, anamnestici e strumentali, la coppia sia esente da patologie fisiche e psichiche croniche o potenzialmente evolutive di tipo invalidante e in caso di pregressa malattia deve essere depositato un certificato dello specialista in cui fosse precisati: stato di salute del paziente, prognosi relativa alla qualità di vita attuale, curva di sopravvivenza e possibilità di recidiva (con la specifica di quale sarebbe la qualità della vita anche nel caso in cui comparissero recidive), studi attuali con ripercussioni sulla prognosi.
 
Accertata nel passato della coppia una malattia oncologica, la maggior parte dei Tribunali per i Minorenni prendeva come riferimento 5 anni – sebbene non fosse chiaro se dalla diagnosi, dall’ultima evidenza di malattia o se dalla fine dei trattamenti – e l’esito sempre estremamente incerto della valutazione stava alla sensibilità di chi era chiamato a decidere.
 
Da dicembre 2023 la musica è cambiata essendo stato riconosciuto il diritto all’oblio  per i sopravvissuti al cancro, riconoscendo che la guarigione da una malattia grave non deve lasciare alcun “segno” nella vita sociale di una persona ma richiede al contrario una particolare attenzione finalizzata alla sua completa reintegrazione sociale e familiare.
 
Dopo anni di vuoto normativo, è stata approvata la Legge 7 dicembre 2023, n. 193 che – in punto adozione – stabilisce il divieto di richiedere alle coppie che depositano richiesta di adozione di minori, informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse se sono ormai trascorsi dieci anni dal trattamento e non ci sono state recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia era insorta prima del ventunesimo anno di età.
 
Mancavano, però, ancora le modalità attuative e i modelli per la richiesta del certificato e il modello di certificato di oblio oncologico, oggi finalmente disciplinato con il Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024 .
 
Il Decreto chiarisce che il certificato di oblio è rilasciato dietro apposita istanza, debitamente documentata, da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio, dal proprio medico di medicina generale.
 
Oltre ai dati anagrafici, la persona dovrà fornire la documentazione medica relativa alla richiesta di oblio, utilizzando il modello di istanza predisposta, corredata dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
 
Il certificato di oblio oncologico deve essere redatto usando il Modello approvato dal Ministero della Salute e deve contenere l’indicazione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita, del codice fiscale e della residenza dell’interessato, senza ulteriori informazioni relative alla tipologia di patologia sofferta o ai trattamenti clinici effettuati.
 
Dovrà essere rilasciato – senza alcun onere per il richiedente – entro trenta giorni dalla richiesta se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali (decennali  o quinquennali) richiesti dalla legge n. 193 del 2023.
 
Chissà mai che queste novità siano nuovo impulso alle adozioni, decisamente in calo negli ultimi cinque anni sia a causa dei costo dell’iter adottivo sia a causa dei tempi per ottenere il decreto di idoneità.