La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1520/2023 torna a ribadire un principio già espresso anche nel 2022 (Ordinanza n. 30368/2022) e sancito dal Codice Civile all'art. 316 bis.
La vicenda processuale inizia con la separazione dei coniugi anni fa. Il padre del bambino non aveva una occupazione e viveva con i genitori, sicché il Tribunale di Velletri dispose, nel 2010, che fossero i nonni paterni, a farsi carico del mantenimento del nipote in mancanza di una entrata economica del padre.
I Giudici di prime cure avevano stabilito che i nonni avrebbero dovuto provvedere al mantenimento economico effettivo del nipote, oggi ormai diciassettenne, versando la somma di € 200,00 (su € 350,00, conteggiati in fase di separazione).Nel frattempo il nonno venne a mancare e la nonna, unica erede del coniuge defunto in quanto il figlio aveva rinunciato all'eredità, si oppose, chiamando poi in causa anche i nonni materni, a suo parere ugualmente responsabili dell'aspetto economico riguardante il nipote. Al contempo, la nuora continuava a versare in condizioni economiche precarie per cui difficilmente poteva fare fronte alle esigenze di un figlio in crescita.
Il 30 marzo scorso la Suprema Corte ha riaffermato il valore normativo dell'art. 316 bis del Codice Civile che sancisce che: "Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli"; cioè a dirsi: nonni e parenti più prossimi devono provvedere ai nipoti se i genitori non sono in grado o non hanno la possibilità economica di mantenere i figli.
E' stato disposto un nuovo Appello dalla Cassazione, ma unicamente per la definizione dei termini economici e, successivamente, è stata respinta la richiesta della nonna paterna di coinvolgere la nonna materna per una mera questione procedurale: la responsabilità congiunta di tutti i nonni, anche del ramo materno, avrebbe dovuto essere oggetto di istanza in prima difesa e, nello specifico caso, la parte avrebbe dovuto depositare una domanda riconvenzionale in proposito, ma ciò non è avvenuto.
Giova ricordare che nel 2022 (Ordinanza n. 30368/2022) era già stato sancito il principio in base al quale "l'obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado, indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l'insorgenza dello stato d insufficienza dei mezzi economici"
Altresì è bene evidenziare che contenuto dell'art. 148 c.c., trasposto nell'art. 316 bis c.c. Art. 148 c.c. attuale recita che "I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis" e oggi ha funzione di trait d'union delle norme sui doveri dei genitori coniugati nei confronti dei figli, di cui all'art. 147 c.c., e le norme in tema di filiazione, dove è regolato il loro adempimento.
Si possono dunque affermare le caratteristiche dell'obbligo:
- solidarietà tra tutti gli ascendenti obbligati nella la ripartizione tra ascendenti dello stesso grado
- natura sussidiaria dell'obbligo
- si applica per analogia il criterio proporzionale utilizzato per i genitori
- valutazione comparativa della situazione patrimoniale e reddituale di tutti gli obbligati
A intervenire sulla norma, fra l'altro, è stata anche la recentissima "riforma Cartabia" con le modifiche ai commi 2, 4 e 5, che si applicano ai procedimenti incardinati in epoca successiva all'entrata in vigore della stessa.
Riguardo la solidarietà, l'obbligo dei nonni grava contemporaneamente su tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, indipendentemente da chi sia il genitore che di volta in volta crei l'insorgenza dello stato d'insufficienza dei mezzi economici (ex multis Cass. Civ. n. 251/2002) e questo aspetto verrà molto probabilmente trattato in un successivo giudizio.
Nel merito della natura sussidiaria, si osserva poi che tale obbligo, che va a svolgere funzione di complemento e d'integrazione rispetto alle cure economico/affettive genitoriali, si esplica non soltanto nelle cure da parte dei nonni (come potrebbero essere l'andare a prenderli all'asilo o a scuola, l'accompagnarli alle attività sportive o al parco), ma sussistono precisi obblighi che non si limitano ai bisogni elementari della persona e che prevedono voci di spesa che concorrono al mantenimento di un adeguato tenore di vita, secondo il contesto nel quale il minore vive.
Nel caso esaminato poi, il criterio proporzionale e la valutazione comparativa sono divenuti protagonisti poiché la nonna paterna aveva consolidato nel tempo una situazione economica favorevole, dovuta all'accettazione dell'eredità del defunto marito a lei completamente devoluta, pertanto, non potendo il padre sostentare il figlio in quanto disoccupato, la diretta "responsabile" era divenuta la nonna.