I rimborsi per le vacanze rovinate dal Covid-19

Rimborso dei costi sostenuti per le vacanze rovinate dal Covid-19

L’epidemia ha inciso notevolmente sulla vita di tutti noi, soprattutto ci ha costretto a rinunciare a viaggi, gite scolastiche, concerti e manifestazioni di ogni genere.

La domanda che oggi ci poniamo è se, chi non è potuto partire causa emergenza epidemiologica, ha diritto al rimborso di quanto pagato.
Le misure urgenti a sostegno delle famiglie emanate dal Governo durante l’emergenza, sono andate ad incidere anche su questo aspetto giuridico, derogando la disciplina contenuta nel Codice del Turismo.
In particolare, l’art. 88 bis del c.d. “Decreto cura Italia” dispone che ricorra impossibilità sopravvenuta della prestazione in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo e ai contratti di soggiorno o pacchetti turistici che siano stati stipulati da:
  1. soggetti sottoposti a quarantena con sorveglianza attiva ovvero permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con riferimento ai contratti da svolgersi durante il periodo di quarantena;
  2. soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti da svolgersi durante il periodo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  3. soggetti positivi al Covid-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso strutture sanitarie, con riferimento ai contratti da eseguire nel periodo di quarantena o ricovero;
  4. soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riguardo ai contratti da eseguire  nel  periodo  di efficacia dei predetti decreti;
  5. soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
  6. soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19.
I soggetti appena esaminati hanno l’onere di comunicare la propria situazione alla struttura ricettiva ovvero al vettore o all’organizzatore del pacchetto turistico con cui hanno stipulato il contratto, entro 30 giorni dalla cessazione della misura di quarantena ovvero dall’annullamento del concorso cui si sarebbe dovuto partecipare, ovvero ancora, dalla data inizialmente prevista per la partenza.
Il destinatario della comunicazione ha la possibilità di scegliere se:
  1. procedere al rimborso del corrispettivo versato dal Cliente:
  2. emettere un voucher di importo pari a quello pagato, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione;
  3. offrire al Cliente un pacchetto di viaggio sostitutivo di valore equivalente o superiore ovvero inferiore corrispondendo la differenza di prezzo.
L’emanata disciplina comporta una minor tutela per il consumatore rispetto a quanto previsto dal Codice del Turismo, andando maggiormente a tutelare gli operatori del settore che, già colpiti gravemente dall’emergenza epidemiologica, avrebbero subito ulteriori ingenti danni economici.
Il predetto Codice del Turismo, in particolare all’art. 41, punto 4) dispone che “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.
In base al predetto articolo dunque, gli operatori del settore avrebbero dovuto rimborsare tutti i Clienti che non hanno potuto usufruire dei pacchetti acquistati, senza la possibilità di offrire modalità di rimborso alternative.
Molte Associazioni dei Consumatori non ritengono che i voucher siano conformi alla normativa europea e siano soprattutto penalizzanti per il consumatore.
A tal proposito, è già intervenuta anche la Commissione europea che a metà maggio ha inviato una lettera formale all’esecutivo di Giuseppe Conte per aver concesso alle compagnie aeree e tour operator di non rimborsare i viaggi annullati a causa del Coronavirus, se non con dei voucher.
Restiamo, dunque, in attesa di sapere come l’Italia deciderà di comportarsi: uniformarsi alle direttive europee ovvero apportando misure di correzione alla disciplina vigente al fine di tutelare maggiormente i consumatori, ancora una volta penalizzati e concedere loro il giusto rimborso di quanto speso.