NESSUN RIMBORSO DELLE RATE DEL MUTUO COINTESTATO PAGATE DA UN SOLO CONIUGE!

In caso di casa familiare in comproprietà gravata da mutuo cointestato cosa accade se per anni un coniuge paga le rate anche dell’altro? Può il coniuge che versato integralmente caparra, acconto, spese notarili e anni di rate del mutuo, chiederne il rimborso all’altro? E se la coppia si separa?
Queste le domande alle quali da dato risposta la Corte di Cassazione che con l’ordinanza del 21 febbraio 2024 n. 5385.
La vicenda trae origine dall’acquisto di un’abitazione familiare che una coppia concordemente effettuava in vista delle nozze e della nascita di un figlio. I futuri coniugi, infatti, decidevano acquistare un immobile contestando tra gli stessi a fronte del pagamento di un mutuo sempre cointestato, che insisteva su un conto corrente altrettanto cointestato tra i due. 
Tuttavia, a seguito della separazione il marito adiva il Tribunale di Treviso chiedendo la condanna nei confronti della moglie alla restituzione del 50% delle spese che lo stesso adduceva aver affrontato per l’acquisto dell’immobile in comproprietà nonché al rimborso della quota eccedente il di lui 50% corrisposta per il pagamento del mutuo ipotecario cointestato.  
Si costituiva in giudizio la moglie contestando le pretese avversarie, evidenziando come il pagamento per l’acquisto dell’immobile cointestato era avvenuto in adempimento dell’obbligo di contribuzione al ménage familiare costituendo altresì donazione indiretta a favore della stessa. 
Il Tribunale di Treviso se da un lato respingeva le pretese del marito quanto alla restituzione delle somme da lui versate ed eccedenti il proprio 50% di mutuo, essendo tali versamenti frutto di un adempimento all’obbligo di contribuzione e solidarietà familiare in costanza di matrimonio; dall’altro condannava la donna a corrispondere al marito l’importo di euro 41.220,00 pari alle somme che questi aveva versato a titolo di caparra, di acconto e spese notarili al momento dell’atto di acquisto. 
Avverso tale pronuncia proponeva impugnazione principale l’uomo e incidentale la donna. Se il ricorso principale veniva rigettato, l’impugnazione incidentale invece accolta dalla Corte territoriale che stabiliva che nulla la moglie doveva al marito per i fatti e i titoli di cui al giudizio di merito. Il Collegio riteneva che nel caso di specie non avendo il marito dimostrato un rapporto di mandato senza rappresentanza da cui ne sarebbe discesa la restituzione doveva desumersi che “il pagamento delle somme per l’acquisto e la conservazione della casa familiare era stato effettuato quale adempimento dell’obbligo di contribuzione e solidarietà familiare per assicurare al coniuge e alla prole l’immobile di residenza familiare ex art. 143 c.c”. Il medesimo principio doveva considerarsi anche in relazione al pagamento delle rate del mutuo per le somme eccedenti la propria quota.
Anche avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione l’uomo affidandosi a 11 differenti motivi. 
Il ricorrente lamentava principalmente che la Corte territoriale si fosse pronunciata oltre i limiti della domanda, esorbitando così dai poteri conferitigli motivando a fondamento del rigetto un adempimento dell’obbligo di contribuzione e solidarietà familiare senza indagare sulla di lui reale volontà. Rilevava l’uomo che in costanza di matrimonio e fino all’omologa della separazione consensuale si era limitato a pagare la propria quota di mutuo e che solo dopo la separazione iniziava a corrispondere anche le rate della moglie in forza dell’obbligazione solidale di cui al contratto. Lo stesso precisava che da tali versamenti non poteva dedursi una volontà di contribuzione alle necessità familiari, anche in ragione del fatto che in sede di separazione consensuale nulla veniva previsto in ordine all’accollo della parte restante del mutuo. 
Anche con riferimento all’accoglimento dell’appello incidentale, che lo costringeva di fatto a restituire la somma di euro 41.220,00, il ricorrente esprimeva delle doglianze, sostenendo che lo stesso avesse diritto alla restituzione di tali somme dal momento che la circostanza che solo lui le avesse versate anche a favore della moglie non veniva da quest’ultima contestata in primo grado ma solo nell’ambito del secondo grado. Contestava altresì l’assunto secondo il quale la Corte territoriale aveva presunto la sussistenza di un progetto familiare tra i coniugi in forza del quale il marito si sarebbe assunto l’obbligo di accollarsi ogni onere relativo all’acquisto dell’abitazione, nonostante la documentazione agli atti dimostrasse il contrario. 
Infine, il ricorrente denunciava la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. non avendo la Corte Territoriale motivato sufficientemente la decisione e valutato le prove offerte dal marito quanto al versamento non contestato dell’importo di €30.000,00 versato dallo stesso a favore della Società venditrice.   
Gli Ermellini analizzavano congiuntamente i motivi tutti riguardanti la problematica del dovere di contribuire ai bisogni della famiglia e del tema delle restituzioni laddove la comunione di vita fosse venuta meno.
Riteneva la Corte di Cassazione che l’applicazione del dovere di contribuzione costituiva questione particolarmente delicata una volta venuta meno la comunione di vita tra i coniugi, dovendosi ricostruire ex post le vicende della vita familiare, avendo cura di differenziare le elargizioni ingiustificate dalle elargizioni compiute in adempimento dei doveri coniugali.
Affermavano gli Ermellini che “in via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L’erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l’eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l’operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza”.
In particolare, le somme versate da uno solo dei coniugi per il pagamento integrale del mutuo anche quando cointestato, secondo quanto già espresso dalla medesima giurisprudenza di legittimità non potevano dirsi ripetibili e pertanto rimborsabili dall’altro coniuge, dovendosi ritenere che tali versamenti venivano effettuati in ragione di un dovere di contribuzione discendente dal disposto normativo di cui all’art. 143 c.c. La ripetibilità poteva sorgere esclusivamente a far data dalla separazione laddove il coniuge avesse continuato a corrispondere interamente o in maggior misura le rate del mutuo, sempre che tale accollo integrale o maggiore del mutuo non sia frutto di una statuizione giudiziale quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli. 
Considerati i principi che regolavano la materia, gli Ermellini pertanto accoglievano solo i motivi di ricorso relativi alla mancanza della motivazione, non avendo la Corte Territoriale espresso un autonomo processo deliberativo, essendosi limitata a confermare le statuizioni del primo giudice, senza analizzare le stesse sulla base dei motivi del gravame. Il Collegio nel caso di specie non aveva compiuto comprensibilmente e coerentemente un percorso logico sulla base del quale fondare l’accoglimento o il rigetto della domanda, dovendosi per ciò ritenere viziata “per apparenza la motivazione meramente assertiva” tramutatasi così in violazione di legge costituzionalmente rilevante. 
La Corte di Cassazione, cassata la sentenza impugnata, rinviava la causa alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione affinché la stessa procedesse ad un nuovo esame della questione sulla base dei principi di diritto esposti.