È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione VI civile, con ordinanza n. 2056 del 24 gennaio 2023,che ha accolto il ricorso di un padre richiedente la revoca dell’assegno di mantenimento disposto a suo carico in favore delle due figlie gemelle ventinovenni. Queste si opponevano all’istanza paterna sul presupposto che si fossero trasferite da poco in Germania e non erano ancora riuscite a trovare un impiego. Tuttavia, se è pur vero che il diritto delle figlie a percepire l’assegno di mantenimento persiste sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica, l’età ormai adulta delle medesime fa presumere che colpevolmente le stesse non abbiano messo a frutto una capacità lavorativa tale da riuscire a provvedere al proprio mantenimento.
Su queste basi, gli Ermellini hanno sposato la tesi dell’uomo, disponendo la revoca dell’assegno di mantenimento in favore delle gemelle e ribaltando le precedenti decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello di Salerno. Tale pronuncia non fa altro che confermare l’ormai granitico orientamento della Cassazione sul punto: “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro” (Cass., ord. n.17183/2020).
Se il figlio maggiorenne lascia il lavoro non riacquista il diritto al mantenimento
Si tratta di altro principio di diritto granitico, ribadito anche da una
recentissima ordinanza (n. 2344 pubblicata in data 25 gennaio 2023) della Corte di Cassazione.
Nel caso in esame, gli Ermellini hanno precisato che “il diritto del coniuge divorziato di
ottenere dall’altro un assegno di mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore”. In altre parole, rileva - quale parametro per la revoca del diritto a ricevere l’assegno di mantenimento - il successivo abbandono dell’attività lavorativa da parte del figlio, poiché si tratta di scelta presa in autonomia che non può certamente far “risorgere” l’obbligo di mantenimento a carico del genitore. Tutt’al più, il ragazzo, in caso di “stato di bisogno”, può avere diritto agli alimenti, trattandosi di un
istituto che si fonda su presupposti completamente diversi.