RINNOVO PASSAPORTO FIGLI MINORI

Come si rinnova il passaporto di chi ha figli minori?  
Finché non si diventa genitori, non tutti sanno che per richiedere il proprio passaporto è necessario il consenso dell’altro genitore, indipendentemente dal fatto che i due genitori siano sposati, separati, divorziati o conviventi.
L’assenso dell’altro genitore viene prestato mediante la firma dinnanzi al Pubblico Ufficiale presso l’ufficio preposto, che solitamente è la Questura/Commissariato di Polizia.
Se l’altro genitore non si può presentare fisicamente per firmare?
In questo caso, il genitore che deve provvedere al rinnovo del passaporto dovrà procurarsi la dichiarazione di assenso firmata unitamente ad una fotocopia del documento dell’altro genitore.
Sul punto si specifica che questa procedura è valida per tutti i cittadini comunitari.
Ma se l’altro genitore si oppone alla firma del consenso?
Questa è un’ipotesi che accade di frequente fra i genitori separati o comunque molto conflittuali, ovvero realmente preoccupati per l’incolumità dei propri figli.
In questi casi, non potendo ovviamente produrre un documento falso, che costituisce reato penale, l’unica soluzione è quella di appellarsi al Giudice Tutelare.
Il genitore interessato dovrà far ricorso al Giudice facendo valere le proprie ragioni e chiedendo l’autorizzazione al nuovo rilascio del passaporto.
Se il Giudice Tutelare ritiene valide le motivazioni contenute nel ricorso rilascia l’autorizzazione al rilascio del passaporto che avrà la stessa valenza del consenso dell’altro genitore.
Ci sono dei casi in cui non è necessario il consenso dell’altro genitore?
Si. Se il genitore ha ottenuto l’affidamento esclusivo del figlio minore, il consenso dell’altro genitore non è necessario.
A ben vedere, anche se l’atro genitore si oppone, non è necessario che il genitore affidatario esclusivo del figlio minore chieda autorizzazione al giudice tutelare (richiesta peraltro inammissibile) al rilascio del passaporto. L’art. 3, lett. b) della legge 1185/67 in materia di rilascio passaporti a favore di minori, stabilisce a chiare lettere che “l’autorizzazione del giudice tutelare non è necessaria quando il richiedente è titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio“.
Pertanto, in questo caso il passaporto potrà essere rilasciato direttamente su richiesta del genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, alla Questura di competenza.
E se invece mio marito è cittadino extracomunitario e residente all’estero, come funziona per il rilascio del passaporto?
Quando l’altro genitore è extracomunitario non si potrà procedere con le modalità su elencante, pertanto vediamo le due situazioni ipotizzabili:
  • genitore extracomunitario ma residente in Italia: la firma dell’atto di assenso al rilascio del passaporto del genitore extracomunitario deve essere autenticata da un pubblico ufficiale. Il richiedente dovrà inoltre allegare all’istanza anche la carta d’identità del coniuge extra UE e la copia del documento che attesta la regolarità della sua posizione sul territorio italiano (permesso di soggiorno ecc..);
  • genitore extracomunitario non presente in Italia: in questo caso il genitore extracomunitario dovrà rilasciare il proprio assenso esclusivamente presso l’Ambasciata o il Consolato italiano del suo paese di residenza. Tale assenso dovrà poi essere inviato dall’Autorità consolare che ha ricevuto l’atto di assenso, all’ufficio Passaporti della Polizia di Stato via posta elettronica certificata (PEC).
Spero che questo sunto vi fornisca una valida guida!