Quando il padre separato ha un lavoro precario e non riesce a garantire il
mantenimento al figlio, i nonni sono chiamati a intervenire economicamente per sostenerlo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25067 del 18 settembre 2024,
rigettando l’impugnazione proposta dai nonni, ai quali è stato chiesto di versare l'assegno di mantenimento per il nipote.
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, che hanno correttamente
applicato la responsabilità sussidiaria dei nonni in base all’art. 316 bis del codice civile.
Questa disposizione prevede che i nonni siano tenuti a contribuire economicamente
quando il genitore non è in grado di provvedere in modo adeguato, come nel caso di
lavori saltuari o situazioni di precarietà lavorativa.
La sentenza predetta è conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza di
legittimità, secondo la quale l'obbligo sussidiario dei nonni scatta solo quando il genitore
non è in grado di adempiere ai propri doveri di mantenimento nei confronti dei figli.
Pertanto, in questo caso, i nonni dovranno sostenere economicamente il nipote finché
il padre non sarà in grado di farlo da sé.
La disoccupazione non esonera dal mantenimento: il genitore inadempiente rischia la condanna anche dopo il licenziamento. Anche in caso di perdita del lavoro, il
genitore inadempiente rischia la reclusione per il mancato versamento dell'assegno di
mantenimento al figlio. La disoccupazione, infatti, non esonera il
genitore dal corrispondere il contributo di mantenimento ai figli, non potendo
nemmeno ravvisarsi l’applicazione dell’articolo 131 bis del Codice penale, poiché si tratta
di un reato abituale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35786 del 24 settembre 2024,
respingendo il ricorso di un padre che aveva smesso di versare il contributo al figlio dopo
il suo licenziamento.
Nel caso in questione, la difesa aveva tentato di dimostrare che il padre, a causa della sua
sopravvenuta difficoltà economica, poteva provvedere a sé soltanto grazie all’aiuto
ricevuto da amici e familiari, in particolare dalla madre.
Tuttavia, la sesta sezione penale della Cassazione ha sottolineato che l'incapacità
economica dell'obbligato, per essere considerata una scriminante, deve essere assoluta e
accompagnata da una persistente e incolpevole mancanza di risorse. Non è sufficiente
presentare una documentazione che attesti lo stato formale di disoccupazione.
Inoltre, la Corte ha chiarito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare
tenuità del fatto non si applica al reato di omesso versamento del mantenimento dei figli
minori, regolato dall'art. 570 del Codice penale. Questo perché l’abitualità del
comportamento del genitore inadempiente è un ostacolo al riconoscimento del
beneficio, indipendentemente dalla rilevanza di ogni singolo inadempimento.
Pertanto, il padre sarà obbligato a trovare una qualsiasi forma di impiego per garantire il
versamento del contributo mensile al figlio, pena la reclusione.