Gentile Signora,
sebbene il Vostro matrimonio sia finito e, di conseguenza, siano venuti meno i diritti e i doveri coniugali che ne conseguono, nulla è cambiato in termini di diritti e doveri genitoriali. È indubbio che il genitore non collocatario debba rispettare il calendario di visita sia quando concordato con l’altro genitore, sia quando impostogli dal Tribunale, in sede di separazione.
Mi sembra di capire che il giudice della separazione abbia stabilito, per vostro figlio, il regime di affidamento condiviso, con collocamento del bambino presso di Lei e un calendario di visita padre-figlio. Cosa accade se il padre non rispetta il diritto di visita?
Possiamo definire il diritto di visita come il diritto del genitore (non collocatario) di avere dei giorni, più o meno stabiliti, da trascorrere in modo esclusivo con il proprio figlio, in un luogo diverso dalla casa familiare. Questo è il metodo scelto dal nostro ordinamento per consentire al genitore che non vive quotidianamente il figlio (e, quindi, non collocatario) di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con quest’ultimo.
Purtroppo, però, a differenza dell’ipotesi nella quale il genitore non collocatario non adempia i propri obblighi economici (e, dunque, smetta di pagare l’assegno di mantenimento in favore del figlio), nessuno può imporre di vedere e tenere con sé i figli forzatamente.
Secondo la giurisprudenza, il genitore che non esercita il proprio diritto di visita non commette alcun reato, poiché il provvedimento del Giudice che stabilisce un equo calendario di visita genitore-figlio non gli attribuisce un obbligo, bensì una facoltà.
Tuttavia, l’art. 709 ter c.c. prevede sanzioni economiche in capo al genitore, il quale, colpevolmente, si sottrae alle doverose frequentazioni col figlio minore (nel caso di figlio maggiorenne, le visite sono incoercibili e rimesse alla libera determinazione degli interessati). La Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 9978/2016) ha da qualche anno riconosciuto l’istituto codificato dalla norma in parola tra
i “rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria”. Poiché l’istituto dei c.d. “danni punitivi” era sconosciuto, prima di interpretazione giurisprudenziale, nel nostro sistema giuridico, il dibattito dottrinale è ancora vivo e acceso.
Infine, Le rendo noto che la violazione degli obblighi di visita incide sugli obblighi economici – aggravandoli – e che pertanto, il genitore collocatario è sempre libero di adire il Tribunale, chiedendo una modifica delle condizioni di separazione e, quindi, un aumento dell’assegno perequativo del genitore non disinteressato a occuparsi del figlio.
Pertanto, cara Signora, quello che posso consigliarLe è di chiedere una modifica di quanto è stato stabilito in sede di separazione, spiegando al Giudice che il padre del bambino non sta affatto rispettando il calendario di visita concordato e che, di conseguenza, è necessario un aumento del contributo perequativo paterno.