SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI PROROGATA SINO AL 30 GIUGNO 2021

Con il Decreto Legge “Milleproroghe” n. 183, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2020, è stato ulteriormente prorogato il termine di sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili adibiti ad abitazione principale del debitore e del suo nucleo familiare.
 
Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 venivano inizialmente sospese con il Decreto Cura Italia del 17/03/2020, le procedure esecutive, aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto” (ossia sino al 30 ottobre 2020).
 
A seguito dell'evoluzione della pandemia con il Decreto Ristori del 28/10/2020 veniva prorogata detta sospensione sino al 31 dicembre 2020, prevedendo anche l'inefficacia di “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” ossia sino al 25 dicembre 2020.
Attualmente con il Decreto Milleproroghe il termine di sospensione è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2021.
La “nuova” sospensione interessa anche l'esecuzione dei provvedimenti di “rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo”, seppur con dei limiti, ossia che la sospensione operi “limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze”.
La proroga fino al 30 giugno 2021 riguarda quindi la sospensione dell'esecuzione di:
 
·sfratti per morosità per mancato pagamento del canone alle scadenze;
·sfratti relativi a immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari;
·sfratti aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.