TRASFERIMENTO NEGATO ALLA MADRE COLLOCATARIA QUANDO E’ IN ESSERE UN RIGIDO CALENDARIO DI VISITA

Con una recente Sentenza pubblicata in data 13 aprile 2023 il Tribunale di Sulmona ha vietato ad una madre, collocataria prevalente della figlia, di tornare nel proprio paese d’origine nonostante la stessa avesse trovato un lavoro e si sarebbe riavvicinata ai propri genitori.
Considerato che sempre più spesso si rivolgono al nostro Studio genitori presso cui sono stati collocati prevalentemente i figli, in quanto intenzionati a trasferirsi in un’altra città, Regione o addirittura Stato, vediamo insieme le ragioni che hanno portato il Tribunale di Sulmona a non autorizzare il trasferimento della signora insieme alla minore.
La vicenda oggi in esame si sviluppa nelle more di un procedimento di separazione tra due coniugi genitori di una bambina di tenera età, il cui rapporto era talmente conflittuale che portava il Giudice Istruttore a nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio affinché venissero accertate le capacità genitoriali di entrambi i genitori, verificato lo stato psicologico della piccola e la qualità della relazione con entrambe le figure genitoriali nonché valutata la più adeguata collocazione della minore e a la disciplina del dritto di visita del genitore non collocatario.
Nelle more dell’espletamento della consulenza tecnica la madre della minore comunicava di aver reperito un’occupazione lavorativa come impiegata part time con contratto a tempo indeterminato con sede presso il proprio paese d’origine e pertanto, manifestando all’Autorità il proprio desiderio di tornare nella propria luogo di origine ove aveva mantenuto forti legami familiari ed affettivi e dove addirittura avrebbe avuto un lavoro stabile e sicuro, chiedeva la modifica del provvedimento presidenziale in punto calendario di visita tra padre e figlia e contestualmente avanzava richiesta di autorizzazione al trasferimento. Il Giudice letta l’istanza materna, vista la ferma opposizione del marito e le perplessità argomentate dalla Consulente tecnica dovute soprattutto al difficile momento che stava attraversando la minore la quale aveva da poco saputo che il padre avrebbe avuto una seconda figlia con la nuova compagna, rigettava l’istanza della signora riservando ogni eventuale determinazione in sede collegiale.
In sede di decisione il Collegio riprendeva l’istanza avanzata dalla madre e al fine di decidere nel miglior interesse della minore valutava con attenzione le risultanze della consulenza tecnica secondo cui in via preliminare il regime di affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dalla madre era la soluzione migliore per la bambina. Veniva poi analizzato quanto evidenziato dalla CTU in merito al rapporto ancora altamente conflittuale esistente tra i coniugi e alla possibile difficoltà della madre nel gestire con flessibilità la frequentazione tra la figlia ed il padre. A causa di tale difficoltà riscontrata nella signora, la consulente tecnica predisponeva infatti uno schema di orari e giorni molto rigidi al fine di regolamentare le visite paterne, orientato al maggiore interesse della minore e al rispetto del principio della bigenitorialità. Il Collegio pertanto, alla luce dei rischi e delle perplessità avanzate dalla CTU, evidenziando la necessità di tutelare la minore ed il diritto alla bigenitorialità confermava il rigetto della domanda di trasferimento della madre insieme alla figlia.