La Legge 7 dicembre 2023, n. 193 che – in punto adozione – stabilisce il divieto di richiedere alle coppie che depositano richiesta di adozione di minori, informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse se sono ormai trascorsi dieci anni dal trattamento e non ci sono state recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia era insorta prima del ventunesimo anno di età.
Sono sinceramente preoccupata che mio marito sperperi tutto il denaro e che non possa più pagare l’assegno di divorzio che mi deve. Cosa posso fare per tutelare i miei diritti?
Il diritto di visita del genitore non collocatario attribuisce allo stesso uno spazio e un tempo nell’ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge.
In caso di casa familiare in comproprietà gravata da mutuo cointestato cosa accade se per anni un coniuge paga le rate anche dell’altro? Può il coniuge che versato integralmente caparra, acconto, spese notarili e anni di rate del mutuo, chiederne il rimborso all’altro? E se la coppia si separa?
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore.
Il godimento della casa familiare è disposto tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, ai quali deve essere assicurato il mantenimento dello stesso ambiente casalingo al fine di rendere meno traumatica la separazione dei genitori.
Le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l’età dei figli – che devono essere soddisfatte dai genitori – non possono ritenersi coperte e assorbite integralmente con l’assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento.
l'obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado, indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l'insorgenza dello stato d insufficienza dei mezzi economici"